«C’è un problema che si sta delineando nel quadro normativo nella responsabilità penale in sanità. Manca una definizione di colpa grave immediatamente fruibile e parametrabile a livello di indagine preliminare che permetta al P.M. o al GIP di archiviare l’indagine», senza inutili aggravi dibattimentali e nel rispetto dell’economia processuale. Il risultato, spiega il Professore Pasquale Giuseppe Macrì, è che, anche prevedendo maggiori orizzonti di depenalizzazione, i processi rischino di aumentare invece che diminuire perché al crescere della complessità e del numero di elementi previsti per l’individuazione della responsabilità, aumenta il bisogno di vaglio dibattimentale.
Macrì, che è Direttore del Dipartimento di Medicina Legale e Tutela dei Diritti in Sanità – Azienda USL Toscana sud est aggiunge: «Questo è un serio problema perché a ‘spaventare’ i sanitari non è l’esito del processo; ma il peso processuale, economico e amministrativo necessario ad affrontarlo. Aggravare ulteriormente il carico psicologico e materiale su professionisti che già lavorano sottorganico e sotto pressione risulta totalmente contrario allo spirito degli interventi normativi degli ultimi 15 anni».
Come si è arrivati a questa situazione?
«Dal 2011 si è susseguita una serie di interventi normativi che hanno avuto come obiettivo comune quello di ridurre il timore del processo penale per esercenti le professioni sanitarie, permettendo loro di concentrarsi su pazienti con maggior serenità e scongiurando il ricorso alla medicina difensiva. La definizione di colpa, in sanità, ruota attorno a tre elementi: l’imperizia, la negligenza e l’imprudenza. La direzione degli ultimi interventi normativi è stata quella di introdurre una gradazione della colpa con l’obiettivo di ridurre il perimetro dei comportamenti perseguibili».
Il primo intervento è stato il Decreto Balduzzi (D.L. 158/2012, convertito nella L.189/2012) che escludeva, all’articolo 3, la responsabilità penale per colpa lieve se il sanitario si atteneva a Linee Guida e buone pratiche scientifiche accreditate. «La Legge Gelli Bianco 24-2017 ha ricalcato l’impianto del Decreto, mantenendo la distinzione tra colpa grave e colpa lieve (non perseguibile per imperizia) e precisando che le linee guida da seguire fossero quelle pubblicate dall’ISS e sviluppate da Società Scientifiche. In subordine, e solo se queste fossero assenti, il medico non sarebbe perseguibile penalmente ove riuscisse a dimostrare di aver seguito le buone pratiche clinico-assistenziali riconosciute».
L’arrivo della Legge Delega
«Data la scarsità delle suddette Linee Guida – cresciute dopo il recente ‘pressing’ dell’ISS sulle Società scientifiche ma ancora insufficienti – l’odierno Governo sta chiedendo al Parlamento di superare normativamente la precedente primazia delle Linee Guida equiparandole alle buone pratiche (più facili da stilare)».
Non solo
«Le modifiche degli articoli 6 e 7 della Legge Delega prevedono che il medico non sia perseguibile, previo il rispetto di Linee guida e delle buone pratiche, non solo per imperizia – come prevede la normativa del 2017 tuttora vigente – ma anche per negligenza e imprudenza. La norma proposta al parlamento prevede altresì che il giudice, nel definire la responsabilità, debba tener conto della scarsità di risorse umane, della contraddittorietà nella letteratura scientifica, delle difficoltà organizzative, della mancanza di organico e infine della presenza di strumenti diagnostici obsoleti e inefficaci».
Qual è l’impatto di queste ultime novelle?
«Continua il percorso di progressiva tutela dei sanitari; si tenta di superare la solitudine del professionista o del sanitario chiamato ad operare in contesti tutt’altro che ottimali. Questa legge chiama il giudice a valutare la colpa, non solo in relazione alla condotta professionale effettivamente agita dal medico ma anche in relazione a dati circostanziali concorrenti in senso causale, quali la scarsità di personale, lo stress lavorativo, le risorse strumentali e la complessità tecnica delle attività svolte».
«Questa progressiva tutela rischia, però, di avere un effetto paradosso, ovvero, di rendere impossibile al P.M. e al GIP il delineare con ragionevole sicurezza il profilo di responsabilità del sanitario durante le indagini preliminari. Ciò rischia di accrescere il numero di processi penali a carico dei sanitari: più è complesso l’accertamento, maggiore è la necessità di una fase dibattimentale; occorre quindi intervenire precisando e delineando scultoreamente il concetto e la definizione di colpa grave».
L’aggravio per i sanitari
«La fase dibattimentale aumenta anche il carico piscologico e la fatica per il sanitario e per la sua difesa, chiamata a produrre sempre più documenti discolpanti come: turni di lavoro, certificazione dell’affollamento in Pronto Soccorso; certificazione dei macchinari, etc. È un peso probatorio che la difesa degli esercenti le professioni sanitarie dovrà sopportare o saranno gli Uffici inquirenti a provvedervi».
La soluzione
«La soluzione è molto difficile ma non per questo dobbiamo rinunciarvi. Il Legislatore potrà trovare una definizione di colpa grave talmente chiara che, nella gran parte dei casi, avvii ad escludere con ragionevole sicurezza la responsabilità durante le indagini preliminari indirizzando il procedimento verso l’archiviazione».
«Quello che gli esperti della materia possono fare è incontrarsi per elaborare una proposta capace di aiutare il Legislatore a raggiungere questo obiettivo. Sarà necessario individuare precisi criteri di individuazione e di graduazione della colpa in ambito sanitario tali da permettere al P.M. di procedere, laddove necessario, alla ‘precoce’ richiesta di archiviazione, che consentirà al medico non colpevole di presto tornare alla cura dei propri pazienti».
