I dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche, ovvero invalidanti o croniche anche rare, ora avranno diritto a richiedere un periodo di congedo di massimo 24 mesi. Sono previsti, invece, 300 giorni in un anno solare per i professionisti autonomi senza diritto ad alcun compenso, fatta salva l’ipotesi del venir meno dell’interesse del committente. Si stima che siano quattro milioni i soggetti toccati dalla norma salva-lavoro per i malati oncologici, che entrerà in vigore da gennaio 2026.
Le tutele previste dalla legge salva-lavoro per i malati oncologici
Questa legge consiste in un cambiamento importante perché precedentemente tale periodo di tutela era limitato a solamente sei mesi. Il finanziamento previsto per la legge, che si applicherà a partire dal primo gennaio 2026, è pari al 20,9 milioni di euro per il 2026. Ogni anno avverrà con un graduale aumento fino ad arrivare a 25,2 milioni nel 2035. La proposta di legge era stata approvata dalla Camera lo scorso marzo ed era stata accolta molto favorevolmente dalle associazioni di pazienti.
Il provvedimento salva-lavoro per i malati oncologici copre coloro che sono colpiti da un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento. Il congedo può essere anche frazionato e durante di esso il dipendente conserva il posto di lavoro senza però avere diritto alla retribuzione. Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefìci economici o giuridici spettanti al dipendente a qualunque titolo. Il periodo d’assenza non è computato nell’anzianità di servizio né a fini previdenziali, ma si può riscattare versando i relativi contributi. La certificazione delle malattie è disposta dal medico di medicina generale o dal medico specialista che ha in cura il lavoratore. Il congedo può essere richiesto solo dopo l’esaurimento di tutti gli altri periodi di assenza giustificata previsti dalla normativa o dalla contrattazione collettiva.
Permessi anche per le visite
Inoltre, i lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche avranno diritto a ulteriori dieci ore annue di permesso per visite ed esami strumentali. Tuttavia, la normativa salva-lavoro per i malati oncologici non offre coperture per gli screening. Queste ore vanno ad aggiungersi a quelle già previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Tale diritto è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche. Le 10 ore annue di permesso aggiuntivo per esami e cure mediche sono indennizzate come le terapie salvavita e con copertura figurativa. Nel settore privato, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro, che poi la recupera tramite conguaglio contributivo. Nel settore pubblico, è prevista la sostituzione del personale (docente, educativo, tecnico, ecc.) secondo quanto previsto dai contratti collettivi.
Consolidamento delle infrastrutture e premi di laurea
Per la messa in atto del provvedimento è necessario un potenziamento dell’infrastruttura tecnologica dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Il budget a disposizione dell’INPS è di mezzo milione per il 2026 e di 20.000 euro annui dal 2027 in poi. Infine, è stato istituito un fondo per il conferimento di premi di laurea per professioni sanitarie intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche. Lo stanziamento da parte del Ministero dell’università e della ricerca è di 2 milioni di euro annui. Questo denaro viene recuperato da un fondo generale per interventi strutturali di politica economica istituito dalla legge di stabilità risalente al 2015.