La Corte costituzionale riconosce alla Toscana la legittimità di legiferare sul fine vita. Lo annuncia il presidente della Regione Eugenio Giani che dichiara: «È un passaggio storico e un risultato politico chiaro. La Consulta conferma il lavoro fatto dalla Regione Toscana, in una fase in cui lo Stato è rimasto fermo, nonostante l’invito esplicito della stessa Corte a intervenire già dal 2019». Di fronte a questa assenza, la Toscana non si è tirata indietro. «Siamo stati la prima Regione ad assumerci questa responsabilità, mentre il Governo chiedeva addirittura l’abrogazione della nostra legge».
La Consulta, da un lato, sottolinea che spetta al legislatore statale affrontare in modo complesso la questione del fine vita, come indicato in precedenti pronunce. Dall’altro lato, riconosce che, in mancanza di una legge nazionale, le Regioni hanno il compito di organizzare i propri servizi sanitari in modo da garantire l’accesso alle procedure già previste dalla normativa, senza introdurre nuovi diritti né creare disparità tra i territori. Alla Toscana viene attribuita la legittimità di aver cercato di rispondere alla questione del fine vita rimasta irrisolta dalla politica nazionale.
Cosa dice la sentenza
Il Governo aveva impugnato la legge, sostenendo che la Toscana avesse violato competenze esclusivamente statali, in particolare per quanto riguarda l’ordinamento civile e penale, la determinazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e la tutela della salute. Tuttavia, la Corte ha respinto l’idea che la Regione avesse creato un “diritto al suicidio assistito” o introdotto nuovi LEA. Secondo i giudici, la legge toscana si limita a operare all’interno di un quadro giuridico già definito e si concentra esclusivamente su aspetti organizzativi relativi alle strutture sanitarie regionali.
Tuttavia, la Corte ha dichiarato incostituzionali alcuni articoli della legge, ovvero quelli che assegnavano a organismi e commissioni esclusivamente regionali un ruolo centrale nella valutazione dei requisiti e nelle decisioni etiche riguardanti i singoli casi. I giudici hanno chiarito che la valutazione delle condizioni che giustificano l’aiuto al suicidio non può essere delegata a organismi creati ad hoc dalle singole Regioni, con regolamenti autonomi, poiché ciò comprometterebbe l’uniformità necessaria sul territorio nazionale.
Inoltre, è stata ritenuta illegittima la parte della legge che permetteva l’attivazione del procedimento anche da parte di un “delegato” del paziente, senza una normativa abbastanza precisa sulle modalità e le garanzie. Poiché si tratta di scelte personali di grande rilevanza, la Corte ha ribadito l’importanza di rispettare scrupolosamente le tutele e le procedure previste dalla legge statale sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento.
«La sentenza dice una cosa netta: le Regioni possono e devono fare la loro parte quando sono in gioco diritti, dignità e tutele delle persone. Ora andiamo avanti, nel rispetto delle indicazioni della Corte, per rafforzare una legge che mette al centro la sanità pubblica, la responsabilità istituzionale e l’umanità. La Toscana ha indicato una strada. Sul fine vita continueremo a percorrerla, con coraggio e serietà» ha continuato il presidente Giani.
