La legge toscana sul suicidio medicalmente assistito è valida

Con la Sentenza 204 del 2025 la Corte costituzionale sancisce la liceità, in capo alle Regioni, nel legiferare sul suicidio medicalmente assistito

di Lorenzo Menozzi1 e Pasquale Giuseppe Macrì2

Con Sentenza n. 204 del 2025 la Corte costituzionale si è infine espressa, in conclusione di anno,  in merito alla Legge n. 16 del 2025 della Regione Toscana che, approvata nel febbraio, ha definito le “Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024” in materia di suicidio medicalmente assistito, impugnata dal Governo con particolare riferimento alle concorrenti competenze  normative tra Stato e Regione.

La legge toscana è valida

Prima di analizzare i passaggi principali affrontati dalla Corte, deve rilevarsi come questa abbia, sostanzialmente, riconosciuto gli aspetti fondanti e principali della Legge regionale mantenendone, quindi, l’efficacia. In particolare, la Consulta ha rilevato come “i principi fondamentali della materia relativi alla disciplina delle procedure di accesso al suicidio medicalmente assistito si possono desumere dalla legislazione statale vigente, letta alla luce delle sentenze di questa Corte” con ciò ritenendo che la Regione Toscana non abbia ingenerato una impropria estensione del diritto, esercitando, invece, la sua potestà legislativa nell’ambito dei principi fondamentali già espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, desumibili dalle leggi statali vigenti.

Gli elementi di illegittimità costituzionale

Venendo agli aspetti di illegittimità costituzionale rilevati dalla Corte, questi sono stati riconosciuti con riferimento all’articolo 2 della Legge regionale che avrebbe indebitamente cristallizzato nelle proprie disposizioni i requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito affermati dalla Corte stessa. Inoltre, è stata dichiarata illegittima la possibilità che l’istanza di suicidio assistito potesse essere presentata da un delegato dalla persona interessata (art. 4, comma 1) – benché l’intento del legislatore fosse non certo quello di far provenire da terze persone la richiesta quanto consentire che il delegato potesse solo materialmente presentare l’istanza –  ove la Corte ha rilevato, condivisibilmente ed a scanso di equivoci, come tale richiesta debba essere espressa personalmente definendo, peraltro, un ruolo attivo del Servizio sanitario regionale che “dovrà porre l’interessato in condizione di formulare personalmente la propria istanza”.

ll problema delle tempistiche

Con riferimento agli ulteriori profili di illegittimità definiti, questi possono apparire, prima facie, demolitivi di alcuni elementi cardine della norma regionale. Se da un lato, infatti, la Consulta ha dichiarato illegittimi tutti i passaggi della norma che definivano la precisa durata temporale delle procedure per la verifica dei requisiti per l’accesso al suicidio assistito (art. 5, commi 1, 4, secondo periodo, e 5) e per la determinazione delle relative modalità di attuazione (art. 6, commi 1, secondo periodo,  5, secondo periodo, e 6) – per violazione della competenza esclusiva statale – , dall’altro, la Corte afferma comunque la “necessità di una sollecita presa in carico dell’istanza del richiedente”.

Nell’argomentazione della Consulta affiora inoltre la perplessità in merito alla determinazione di tempistiche così cogenti, attesa la complessità delle valutazioni in essere, che attengono al «bilanciamento tra il dovere di tutela della vita umana, discendente dall’art. 2 Cost., e il principio dell’“autonomia” del paziente “nelle decisioni che coinvolgono il proprio corpo, e che è a sua volta un aspetto del più generale diritto al libero sviluppo della propria persona”».

Ci sia a tal proposito consentito un giudizio esperienziale, ove si è constatata, nella valutazione delle richieste pervenute all’Azienda Sanitaria presso cui operano gli Scriventi, una eccessiva ristrettezza delle tempistiche definite dalla norma, talvolta difficilmente conciliabili con un compiuto approfondimento delle istanze e con l’interlocuzione personale e diretta (oltreché necessaria e frequente) con la persona interessata, fondamentali per l’instaurazione della relazione di cura e fiducia: l’attenzione alle tempistiche più che alla persona rischiava di privilegiare gli aspetti burocratici a detrimento di quelli umani e professionali. 

Assistenza e autosomministrazione

In riferimento all’articolo 7 della Legge regionale, che disciplina il supporto alla realizzazione della procedura di suicidio medicalmente assistito, definendo che l’azienda unità sanitaria locale dovesse assicurare il supporto tecnico e farmacologico e l’assistenza sanitaria per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco e precisando, inoltre, che l’assistenza fosse prestata dal personale sanitario su base volontaria e considerata come attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro, la Corte costituzionale ne ha definito l’illegittimità costituzionale per invasione delle competenze dello Stato.

 Tuttavia, la Corte prosegue affermando che “la persona rispetto alla quale sia stata positivamente verificata, nelle dovute forme procedurali, la sussistenza di tutte le condizioni indicate (…) è titolare di una «situazione soggettiva tutelata, quale consequenziale proiezione della sua libertà di autodeterminazione, e segnatamente ha diritto di essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio medicalmente assistito, diritto che, secondo i principi che regolano il servizio, include il reperimento dei dispositivi idonei, laddove esistenti, e l’ausilio del relativo impiego» (sentenza n. 132 del 2025)” con ciò rilevando che, l’illegittimità dell’art. 7 della legge regionale “lascia intatto il diritto della persona, in relazione alla quale siano state positivamente verificate le condizioni per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, di ottenere dalle aziende del Servizio sanitario regionale il farmaco, i dispositivi eventualmente occorrenti all’autosomministrazione, nonché l’assistenza sanitaria anche durante l’esecuzione di questa procedura, come del resto affermato nella ricordata sentenza n. 132 del 2025 [successiva alla Legge della Regione Toscana, N.d.R.], che riveste, da questo punto di vista, portata autoapplicativa”, facendo peraltro salva la parte dell’articolo (comma 2, secondo periodo) che dispone che “la regione fa fronte con risorse proprie agli effetti finanziari connessi a tali prestazioni e trattamenti” con ciò confermando la totale gratuità per la persona richiedente.

Lorenzo Menozzi

‘Promossi’ anche i due organismi regionali adibiti alla valutazione delle richieste

Infine, il riconoscimento, da parte della Consulta, delle competenze assegnate dalla Legge regionale ai due organismi adibiti alla valutazione delle richieste di suicidio di medicalmente assistito. La Commissione multidisciplinare permanente, composta da professioniste e professionisti sanitari, dedicata alla valutazione sotto il profilo tecnico-scientifico della sussistenza dei requisiti già definiti nelle pronunce della Corte costituzionale oltreché alla definizione delle modalità di attuazione della procedura.

Il Comitato per l’Etica nella Clinica, coinvolto nella espressione di un parere di natura etica con il compito di «garantire la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità», con ciò riconoscendosi il ruolo che la Regione Toscana ha affidato ai citati comitati, richiamandone la competenza in materia, diversa e più specifica rispetto a quella dei Comitati Etici Territoriali (dedicati alla sperimentazione clinica) cui, secondo il ricorso del Governo, la Regione avrebbe dovuto invece  attribuire la funzione in tale materia.

Difeso il diritto delle persone di accedere al suicidio medicalmente assistito

Con la Sentenza 204 del 2025 la Corte costituzionale sancisce la liceità, in capo alle Regioni, nel definire normativamente le modalità organizzative per dare concreta e pratica attuazione ai i principi già fissati in tema di suicidio medicalmente assistito, rimarcati e ulteriormente confermati, ponendosi come baluardo nella tutela dei diritti delle persone, ricordando al contempo alle Aziende unità sanitarie locali l’obbligo di assistere i richiedenti in tale delicato percorso.

Non resta che attendere un eventuale intervento legislativo del Parlamento, che dovrà necessariamente confrontarsi con quanto finora stabilito dalla Corte costituzionale.

1 Medico Legale, Coordinatore Comitato per L’Etica nella Clinica – Azienda USL Toscana Sudest

2 Direttore Dipartimento Medicina Legale e Tutela dei Diritti in Sanità – Azienda USL Toscana Sudest

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di Redazione Bees Sanità

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