Conciliazione, limite perentorio ed articolo 8: cosa ha detto la Cassazione

La sentenza della Corte Suprema conferma i timori: il limite complessivo di 9 mesi per la consulenza tecnica a fini conciliativi è troppo stringente e causa processi evitabili. La modifica dell’art. 8 è a costo zero e fa risparmiare

Dell’avvocato Marco Crispo, Patrocinante in Cassazione

Con la sentenza n. 31999 del 9 dicembre 2025 la Cassazione interviene, per la prima volta a distanza di otto anni dal suo varo, su uno dei punti nevralgici della riforma introdotta dalla Legge Gelli – Bianco: le condizioni di procedibilità previste dall’articolo 8 (Tentativo obbligatorio di conciliazione).

I “chiarimenti” forniti dalla Cassazione, ben lungi dal rivelarsi risolutivi, confermano, al contrario, tutte le criticità già evidenziate durante il tavolo tecnico “Ad 8 anni dal varo, la Legge Gelli-Bianco ha ridotto la medicina difensiva?”, tenutosi a “ROMA WELFAIR 2025” nel novembre dello scorso anno. Nell’occasione era stato evidenziato come l’introduzione di un lasso temporale eccessivamente stringente per avviare il giudizio di merito dal momento del deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., avesse ridotto significativamente la capacità deflattiva del contenzioso in materia di responsabilità sanitaria, lodevolmente demandato dal legislatore all’espletamento di un tentativo obbligatorio di conciliazione, e ciò con particolare riferimento alla “Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite” ex art. 696 bis c.p.c.

Nove mesi non sono sufficienti per una conciliazione

L’esperienza sul campo ha infatti mostrato come il termine complessivo di nove mesi previsto al terzo comma dell’articolo in esame si sia rivelato, nella maggiore parte dei casi, insufficiente non solo a definire il tentativo di conciliazione demandato al CTU ma anche semplicemente a licenziare la bozza della perizia, costringendo in tale modo il ricorrente ad avviare comunque il procedimento semplificato ex art. 281 undecies c.p.c., nel timore di perdere l’attività sino a quel momento svolta, ed alimentando in tale modo, un contenzioso altrimenti evitabile.

Timore questo che la giurisprudenza di legittimità, con la sentenza citata, ha pienamente confermato attribuendo al mancato rispetto del termine perentorio la perdita degli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso ex art 696-bis c.p.c.: “ … la perentorietà del suddetto termine di 90 giorni deve, dunque, essere intesa nel senso che il rispetto del termine sia funzionale esclusivamente a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso ex art. 696-bis e non per rendere procedibile la domanda di merito; se depositato oltre la scadenza del termine di 90 giorni, il ricorso è, dunque, procedibile ma può produrre solo ex novo i suoi effetti sostanziali e processuali; la parte che vuole beneficiare della salvezza degli effetti della sua domanda, ha l’onere – a prescindere dallo stato in cui si trova la consulenza – di promuovere il giudizio di merito nelle forme del rito sommario, entro il termine di 90 giorni che decorre dalla scadenza del termine semestrale, anche nel caso in cui questa sia interessata a proseguire il procedimento ex art. 696-bis per conoscere l’esito della relazione e partecipare al tentativo di conciliazione” (Cassazione civile sez. III – 09/12/2025, n. 31999).

L’impatto della sentenza della Cassazione

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Marco Crispo

Si tratta di un precedente specifico certamente in grado di fornire ai giudici di merito, nella funzione nomofilattica che gli è propria, gli strumenti necessari ad uniformare il proprio orientamento così da dirimere, si spera, contrasti che, ancora nel settembre 2025, apparivano stridenti. Da una parte all’altra della penisola il mancato rispetto del detto termine era stato, infatti, censurato ora con una dichiarazione di improcedibilità sic et simpliciter (Trib. Castrovillari 19 settembre 2025 n. 1513), ora con la perdita dei soli effetti sostanziali e processuali, tra i quali, particolare non irrilevante, l’idoneità ad interrompere il decorso del termine della prescrizione (Trib. Santa Maria Capua Vetere 16 settembre 2025 n. 2715).

L’intervento della Cassazione, seppure chiarificatore nei termini appena esposti, mostra però in modo ancora più plastico, se possibile, la patente distonia tra il secondo e terzo comma dell’art. 8 e con esso l’esigenza, ormai indifferibile, di porvi rimedio attraverso la trasformazione in “facoltativo” di quel termine oggi invece qualificato come “perentorio”.

Con una modifica a “costo zero” ma dall’importante ritorno in termini di riduzione del contenzioso e di risparmio di spesa, si permetterebbe in tale modo, finalmente, ai soggetti che vogliono usufruire appieno delle molteplici prerogative proprie della “consulenza tecnica a fini conciliativi” di non pagare lo scotto di una giustizia eccessivamente lenta ed alla norma in commento di espletare fino in fondo tutte le sue potenzialità.

Dell’Avv. Marco Crispo, Patrocinante in Cassazione

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di Redazione Bees Sanità

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