Il disegno di legge delega sulle professioni sanitarie, annunciato negli scorsi giorni dalla Presidenza del Consiglio, con la modifica degli articoli 590 sexies e 590 septies del Codice Penale e della Legge 24/2017 limiterebbe la punibilità per omicidio colposo e lesioni personali colpose ai soli casi di colpa grave. Un intervento che, nelle intenzioni del Governo, si propone di ridurre il fenomeno della medicina difensiva e di tutelare i professionisti sanitari. Tuttavia, secondo la nota della Federazione Veterinari, Medici e Dirigenti Sanitari (FVM), la definizione di scudo penale sarebbe fuorviante, sia per i pazienti che per gli stessi professionisti.
Le perplessità di FVM
Come riportato nel comunicato, secondo la FVM il problema principale è che il procedimento penale verrebbe comunque avviato e sarebbe poi il giudice a dover stabilire se siano state rispettate dai sanitari le linee guide e le buone pratiche cliniche adeguate al caso concreto. Dunque, una valutazione discrezionale che, pur basandosi su criteri come scarsità di risorse, carenze organizzative o complessità della patologia, non eliminerebbe il rischio di contenziosi e pressioni sul personale sanitario.
Ma non solo: secondo la Federazione, a ciò si aggiunge un limite sostanziale. La norma, infatti, continua a circoscrivere la responsabilità penale all’ambito clinico senza però estendere adeguate tutele a settori cruciali della prevenzione, come la sicurezza sul lavoro, la pubblica igiene e la sicurezza alimentare.
Sicurezza e tutela legale dei professionisti
Altro punto criticato dalla FVM è il patrocinio legale dei sanitari, spesso vittime di accuse infondate o di episodi di aggressione. Il disegno di legge prevede che i decreti attuativi garantiscano «la sicurezza dei professionisti sanitari nello svolgimento dell’attività lavorativa». Tuttavia, tale previsione appare agli occhi della Federazione come un’ammissione delle attuali carenze normative, aggravata dai tempi lunghi di attuazione previsti.
Altri nodi irrisolti
Infine, la Federazione esprime perplessità anche su due ulteriori aspetti: il ricorso al lavoro flessibile, con riferimento all’utilizzo degli specializzandi, e la generica revisione dell’apparato disciplinare. Quest’ultimo per la dirigenza sanitaria dovrebbe restare di esclusiva competenza contrattuale, alla luce delle inefficienze emerse negli anni.