È stata depositata la sentenza della Corte di Cassazione (III sezione Civile, n. RG 8630/2026, est. Dott. Vincenti) che si è pronunciata favorevolmente sulla retroattività della Tabella Unica Nazionale, in seguito all’ordinanza di rinvio pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 363-bis cpc.
Il testo della Sentenza
«La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria.
Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ – solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.».
Le implicazioni
La piena applicabilità della tabella avrà riflessi diretti sulla liquidazione dei danni in corso e sui meccanismi risarcitori nazionali, rendendo di fatto le tabelle impiegate precedentemente – quelle dei Tribunali di Milano e Roma – marginali e di applicazione eccezionale.
L’aspettativa è una riduzione delle riservazioni – ovvero dei fondi obbligatoriamente accantonati alla ricezione di ogni singolo claim (richiesta di risarcimento). Le compagnie di assicurazione e le strutture sanitarie che gestiscono il rischio in proprio (auto-ritenzione ) potrebbero ridurre drasticamente le riserve sinistri per danni non patrimoniali gravi, liberando capitale finanziario.
L’applicazione retroattiva della Tabella Unica Nazionale (TUN) per i danni macropermanenti comporterebbe una significativa riduzione dei risarcimenti rispetto alle Tabelle di Milano, generando un impatto finanziario positivo per la sanità.
Leggi la sentenza:
Il commento
“Uniformità attesa ed auspicabile – commento l’Avvocato Marco Crispo*, patrocinante in Cassazione -. La sentenza va nella direzione di ridurre la variabilità anche per le richieste di risarcimento precedenti l’entrata in vigore della TUN. Ciò permetterà a tutti gli attori/attrici della sanità di prevedere un quadro unitario sull’intero orizzonte nazionale superando l’incongruenza di avere risarcimenti diversi per la stessa tipologia di danno a secondo delle tabelle impiegate”.
*Avvocato del Foro di Roma, Patrocinante dinanzi le Giurisdizioni Superiori, Diritto e Responsabilità Sanitaria, Docente a contratto Corso Alta Formazione Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
