Menomazioni dell’integrità psicofisica: la tabella che manca

La Tabella Unica Nazionale ha fissato il riferimento economico per le macro-lesioni, manca ancora, però, l’equivalente medico-legale
La Tabella Unica Nazionale ha fissato il riferimento economico per le macro-lesioni, manca ancora, però, l’equivalente medico-legale

Articolo a cura di Lucio Di Mauro, Segretario Nazionale Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA)

Al convegno IVASS del 13 aprile dedicato al risarcimento del danno grave alla persona nella r.c. auto e nella r.c. sanitaria, uno dei nodi emersi con maggiore nettezza è stato quello della persistente assenza, nel nostro ordinamento, di un riferimento medico-legale realmente unitario per la valutazione delle menomazioni dell’integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità permanente. Non è un tema solo tecnico. È, prima ancora, un tema di equità, di prevedibilità delle decisioni, di tenuta sistemica del contenzioso e di affidabilità scientifica del giudizio sul danno. Il programma dell’iniziativa IVASS del 13 aprile u.s. collocava esattamente in questa prospettiva la sessione “La tabella che manca”.

Il nocciolo della questione

Oggi il sistema italiano convive con un’evidente asimmetria. Da una parte si è finalmente giunti alla Tabella Unica Nazionale sul valore economico del punto per le macro-lesioni; dall’altra continua a mancare, sul piano strettamente medico-legale, una tabella delle menomazioni costruita con metodo scientifico condiviso, trasparente e istituzionalmente validato. È proprio qui che il lavoro sviluppato da SIMLA segna un passaggio di qualità: le Buone Pratiche Clinico-Assistenziali sulla valutazione medico-legale delle menomazioni comprese tra 10 e 100 punti di invalidità permanente sono state pubblicate sul portale del Sistema Nazionale Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità, e l’ISS ne ha dato evidenza pubblica come prima BPCA medico-legale inserita nel SNLG in questo ambito. Questo dato non è meramente simbolico.

Il ruolo delle BPCA nel quadro normativo

L’articolo 5 della legge 24/2017 attribuisce, infatti, specifica rilevanza alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida, nel quadro della sicurezza delle cure e della responsabilità sanitaria. In tale cornice, una BPCA elaborata con metodo rigoroso, sottoposta a validazione ISS e pubblicata nel SNLG rappresenta oggi, sul piano scientifico e istituzionale, il riferimento di maggiore solidità disponibile per la valutazione delle macro-menomazioni.

La questione, allora, deve essere posta con chiarezza: in attesa del completamento del quadro normativo sulla tabella delle menomazioni medico-legali, la BPCA SIMLA validata dall’ISS può e deve essere considerata il più autorevole candidato a svolgere la funzione di unica tabella scientificamente fondata per la misurazione delle menomazioni dell’integrità psicofisica tra 10 e 100 punti. Non perché espressione di una società scientifica in quanto tale, ma perché è il prodotto di un percorso, multidisciplinare, metodologico elevato, tracciabile, verificabile e coerente con gli standard richiesti dal sistema pubblico nazionale della evidence-based governance.

Un modello dinamico

Vi è, peraltro, un’ulteriore ragione di opportunità istituzionale. Il metodo ISS impone la revisione sistematica degli strumenti validati. Ciò significa che la BPCA non è un manufatto statico, ma un modello dinamico, suscettibile di aggiornamento periodico alla luce delle evidenze, dell’esperienza applicativa e del confronto della comunità scientifica. Proprio questa caratteristica la rende particolarmente adatta a essere recepita dal legislatore: non come testo immobile, ma come base scientifica pubblica capace di evolvere senza perdere rigore.

L’alternativa è lasciare aperta una frattura che il sistema non può più permettersi: avere una tabella economica nazionale senza una corrispondente tabella medico-legale unitaria delle menomazioni. Sarebbe una risposta solo a metà. E una risposta a metà, nel campo del danno grave alla persona, significa continuare a esporre cittadini, imprese, strutture sanitarie, magistrati e consulenti a margini di incertezza che oggi non sono più giustificabili.

Omogeneità dei trattamenti: un diritto

Il punto è decisivo anche sotto il profilo dell’uguaglianza sostanziale. La Cassazione ha più volte segnalato il rischio che la pluralità dei baremes medico-legali produca disomogeneità valutative e, quindi, disparità di trattamento risarcitorio. Quando alla stessa menomazione possono corrispondere percentuali differenti a seconda del consulente, dell’ufficio giudiziario o del modello tabellare adottato, non si compromette solo la coerenza del sistema: si incrina il senso stesso della giustizia del danno. La risposta a questa criticità non può essere affidata alla prassi occasionale né alla forza d’inerzia delle consuetudini. Deve passare da un riferimento unitario che sia, insieme, medico-legale e istituzionale.

Le ragioni di un intervento normativo

Per questa ragione, l’esito più razionale sarebbe un intervento del legislatore che, in applicazione dell’art. 138 del CdA facendo propria la BPCA SIMLA già validata e pubblicata nel SNLG, le attribuisca valore di riferimento nazionale per la tabella delle menomazioni. Sarebbe una scelta coerente con la logica del sistema: da un lato la TUN per il valore pecuniario del punto; dall’altro una tabella nazionale delle menomazioni fondata su metodo scientifico alto e già inserita nel circuito pubblico di valutazione dell’ISS.

Il tempo, dunque, è maturo. La BPCA SIMLA validata dall’ISS e pubblicata nel SNLG offre già oggi ciò che per anni è mancato: un riferimento scientificamente robusto, metodologicamente trasparente e istituzionalmente accreditato. Farne la base della futura tabella nazionale delle menomazioni non sarebbe una forzatura. Sarebbe, più semplicemente, la scelta più coerente con il principio di uniformità, con le esigenze di giustizia sostanziale e con la responsabilità che le istituzioni hanno quando si misurano con il valore dell’integrità della persona. In tal modo il nostro ordinamento disporrebbe finalmente di entrambi i pilastri necessari: il parametro economico e il parametro medico-legale.

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di Redazione Bees Sanità

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