Litigation Finance in sanità: opportunità o rischio?

Finanziare le richieste di risarcimento in sanità: che impatto e come regolare i diversi interessi? Uno studio pubblicato dalla Commissione Europea apre il dibattito anche in Italia.
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L’articolo è dell’Avvocato Marco Crispo

Il mondo della Sanità, fin troppo spesso sotto il riflettore mediatico per le pesanti problematiche che lo coinvolge, dalle croniche inefficienze ad un incontenibile crescita del contenzioso giudiziario, ha visto entrare nel proprio panorama un nuovo attore: il litigation finance.

Un fenomeno ancora poco conosciuto in Italia

Letteralmente “finanziamento delle cause legali”, sembra possedere tutti i presupposti necessari ad una rapida espansione nel nostro paese e ciò soprattutto in ambito sanitario. Ma di cosa si tratta? Nato nei sistemi di common law, Regno Unito e USA in primis, si basa su di un meccanismo molto lineare: un finanziatore, sia esso un privato ovvero un fondo di investimento specializzato, assumendosene per intero l’onere, mette a disposizione i capitali necessari ad avviare un’azione legale, sobbarcandosi non solo i costi vivi dell’operazione (contributo unificato, onorari legali, consulenze tecniche, eventuale imposta di registro della sentenza) ma anche i rischi correlati all’eventuale insuccesso (spese di soccombenza).

Di converso, in caso di vittoria, beneficerà di una quota del risarcimento ottenuto. 

Quali le possibili conseguenze sul nostro Sistema?

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Marco Crispo

Come è facile immaginare, l’introduzione di uno strumento dalla portata potenzialmente dirompente in un contesto già sotto pressione quale quello della sanità tanto pubblica che privata, ha generato da subito un dibattito molto serrato che ha visto scontrarsi posizioni anche diametralmente opposte. 

Se da un lato infatti, la litigation finance potrebbe trovare terreno fertile soprattutto tra quei pazienti che, privi delle risorse necessarie ad affrontare una battaglia giudiziaria lunga e dispendiosa, riuscirebbero in tale modo ad ottenere i fondi necessari a fare valere i propri diritti; dall’altro non può essere sottovalutato il rischio che una tale iniezione di capitali potrebbe fungere da volano moltiplicatore di contenziosi, non sempre di provata fondatezza.

Uno scenario dall’evidente impatto sociale sia dal punto di vista economico che sociale. Il pensiero corre immediato al rischio di una recrudescenza della c.d. medicina difensiva, cui le varie riforme susseguitesi nel tempo (Decreto Balduzzi e Legge Gelli – Bianco solo per citarne alcune) hannotentato di porre un argine. 

Ma il venire meno di un equilibrio, come detto, già precario, coinvolgerebbe, con forte probabilità, non solo il sistema giudiziario, sottoponendolo a sovraccarichi dall’esito difficilmente prevedibile, ma anche quello assicurativo i cui costi, già tali da costringere molte strutture a ripiegare su forme più o meno valide di “autoassicurazione”, potrebbero lievitare in modo insostenibile per gli operatori del settore se non indurre, addirittura, le compagnie che non lo hanno già fatto a dismettere il relativo “ramo” di rischio.

Criticità, quelle appena analizzate, che tuttavia non possono e non devono offuscare gli aspetti potenzialmente positivi di questo strumento quali, principalmente, la capacità di democratizzare l’accesso alla giustizia attraverso l’abbattimento di barriere economiche per molti soggetti altrimenti insormontabili.

Regolamentare il fenomeno per evitarne le distorsioni

Come spesso accade, anche in questo settore il contemperamento di interessi di pari livello non può che passare attraverso una regolamentazione attenta ed equilibrata del fenomeno, del tutto assente nel nostro paese, come correttamente fotografato dal recentissimo studio pubblicato il 21.3.2025 da Justice and Consumers Evaluation Consortium (JCEC) su iniziativa della Commissione Europea denominato “Mapping Third Party Litigation Funding in the European Union”. Il Focus dedicato all’Italia evidenzia, infatti, come pur pienamente ammissibile nel nostro ordinamento, il litigation funding, proprio in assenza di una specifica disciplina normativa, opera sulla base dei principi generali del diritto civile.

Considerazioni conclusive

L’auspicio, pertanto, è quello di un intervento legislativo in grado di regolamentare questo “istituto” su criteri di flessibilità e proporzionalità, in un’ottica comunque di difesa degli interessi delle parti ma anche del mercato.

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