Ddl professioni sanitarie: le reazioni

Il Consiglio dei Ministri approva il Disegno di Legge Delega che da tempo al Governo fino a Dicembre 2026 per emettere i decreti legislativi su ampio spettro di tematiche, dalla responsabilità dei sanitari alle nuove specialità
Il Consiglio dei Ministri approva il Disegno di Legge Delega che da tempo al Governo fino a Dicembre 2026 per emettere i decreti legislativi su ampio spettro di tematiche, dalla responsabilità dei sanitari alle nuove specialità

Il Consiglio dei Ministri nella giornata di ieri ha approvato un disegno di legge delega relativo al riordino delle professioni sanitarie e alla responsabilità professionale. Il Governo avrà tempo fino al 31 dicembre 2026 per emanare i decreti attuativi, a norma dei criteri direttivi indicati nel Ddl.

Principali misure previste nel Ddl Professioni Sanitarie

Il testo è molto articolato e contiene numerose proposte di riforma strutturale. Sono presenti, infatti, la revisione dei percorsi formativi, tra cui la trasformazione del corso regionale di medicina generale in una Scuola di specializzazione, l’istituzione di scuole ad hoc per le professioni sanitarie non mediche, l’aumento dell’organico e una governance per l’AI.

Cambia la responsabilità dei sanitari

Questo è l’ambito che ha suscitato maggiore interesse. A seguito della riforma dell’art. 590-sexies del Codice penale, il sanitario sarà punibile solo per colpa grave, premesso che segua le linee guida delle buone pratiche cliniche. Viene anche introdotto il nuovo art. 590-septies, che amplia i criteri per valutare la colpa tenendo conto anche della carenza di risorse, difficoltà organizzative non evitabili, incertezza scientifica, complessità del caso clinico e sussistenza di urgenze o emergenze.

Modifiche anche legge Gelli-Bianco (n. 24/2017)

Le novità riguardano anche la legge Gelli-Bianco. Ora si introduce l’obbligo di seguire le buone pratiche clinico-assistenziali e si forniscono maggiori tutele al professionista in caso di carenze strutturali o emergenze. Infine, le norme sulla sicurezza diventano inderogabili.

Le reazioni

«Il provvedimento rappresenta una risposta concreta e attesa da tempo dai medici italiani, perché contribuisce a restituire serenità all’esercizio quotidiano della professione. Limitare la responsabilità penale ai soli casi di colpa grave, in presenza del rispetto delle linee guida e delle buone pratiche cliniche, significa garantire un giusto equilibrio tra la tutela dei pazienti e la necessità di operare in condizioni di maggiore sicurezza e senza il timore costante di contenziosi». Così in una nota Loreto Gesualdo, presidente della Fism (Federazione Italiana delle Società Medico Scientifiche).

«Un provvedimento molto atteso dalla professione medica e che la Fnomceo sostiene da tempo. Rendere stabili e strutturati gli interventi relativi alla responsabilità professionale per gli esercenti le professioni sanitarie significa restituire ai medici la giusta serenità. Si tratta di un presupposto essenziale per la sicurezza delle cure». Così il Presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli,

«Finalmente la norma sulla responsabilità medica in caso di colpa grave diventa strutturale e soprattutto si iniziano a definire nero su bianco e in maniera organica i limiti della procedibilità sul medico. L’approvazione in Consiglio dei Ministri del Ddl delega è un risultato importante – commenta il Segretario Nazionale dell’Anaao Assomed Pierino Di Silverio da tempo attivo sul tema – ottenuto anche grazie alla costante azione dell’Anaao». 

«Accogliamo con cauta soddisfazione l’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del Ddl Delega sulle professioni sanitarie. Questo prevede, tra le altre cose, la limitazione della responsabilità penale alla sola colpa grave – dichiara Guido Quici, Presidente del sindacato dei medici Federazione Cimo Fesmed –. Tuttavia, nel testo che abbiamo visionato è assente la definizione di colpa grave, che sarà qualificata di volta in volta dal giudice».

«C’è dunque il rischio – secondo Quici – che, nel concreto, in caso di contenzioso per i medici non cambi nulla. Il medico dovrà comunque affrontare un processo e il giudice dovrà stabilire se una certa condotta colposa ha il carattere della gravità. Nel farlo dovrà anche tenersi conto della carenza di personale, della limitatezza delle conoscenze scientifiche, della concreta disponibilità di terapie adeguate, delle situazioni di urgenza o emergenza, ecc. Per questo riteniamo fuorviante la definizione di scudo penale: di fatto, non c’è alcuno scudo. La Commissione Nordio, invece, nella sua proposta di riforma della responsabilità professionale, aveva quantomeno tentato di delineare le fattispecie in cui il professionista sanitario è chiamato a rispondere per colpa grave». 

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